Competenze
Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo politico amministrativo del comune.
Controlla l’attività svolta ed i risultati conseguiti.
Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all’articolo 32della legge 08.06.1990 n°.142, come recepita dall’articolo 1 comma 1 lettera e della legge regionale 11.12.1991 n°.48 e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 07.09.1998 n°.23 articolo 2 comma 3 di recepimento della legge 15.05.1997 n°.127 con competenza esclusiva ed inderogabile.
Può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia, attinente l’amministrazione comunale, con le procedure e le competenze previste nello statuto comunale.
Alle suddette commissioni è attribuito il potere di indagine e di accesso a tutti documenti e agli atti amministrativi che la commissione stessa ritiene utili ai fini delle indagini medesime.
Alla conclusione delle indagini, la commissione riferisce direttamente al consiglio comunale.
Sono commissioni di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate con deliberazioni di costituzione.
Il controllo riguarda atti di organizzazione e gestione dei servizi comunali e si esprime con valutazione conclusiva.
La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedono una particolare tutela ai fini dell’esercizio dell’azione amministrativa.
È esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali.
Sono altresì di stretta competenza consiliare lo statuto e tutti i regolamenti comunali, i programmi, le relazioni annuali del sindaco, le relazioni previsionali e programmatiche, il dup, il bilancio ordinario e pluriennale, il programma dei lavori pubblici, il rendiconto, tutti i piani riguardanti l’urbanistica con le casistiche esistenti, le convenzioni con altri comuni o unioni dei comuni, la partecipazione dell’ente alle società di capitale, la nomina del revisore dei conti, la composizione della commissione elettorale.