Il subingresso in attività di pubblico esercizio esistente, consiste nel trasferimento della gestione o della titolarità dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e può avvenire per atto tra vivi (contratto d’affitto d’azienda o per compravendita) oppure per causa di morte, ai sensi dell'art. 13 L.R. 14/2003. Il subingresso è subordinato all’accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, commi 1, 2, 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell’art. 4, c. 2 della LR 14/2003.