L’apertura di una media struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 m2) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nelle fattispecie previste dall’art. 15 dei cd.
Indirizzi e criteri regionali, di seguito elencate:
- Nuova apertura;
- Riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da grande a media struttura di vendita;
- Ampliamenti della superficie di vendita eccedenti il limite di mq. 400 nonché il limite del 20% della superficie di vendita originaria, anche raggiunti attraverso successivi ampliamenti;
- Ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita;
- La modifica o l’aggiunta, anche reiterate nel tempo, di settore merceologico di un autorizzazione originaria per media struttura di vendita;
- Dal trasferimento di sede di una media struttura da altro Comune, da un addensamento commerciale ad un altro, da una localizzazione commerciale L1 ad una localizzazione commerciale L2, da un addensamento commerciale ad una localizzazione commerciale.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.